Normativa

Il quadro normativo per la diffusione di musica in bar, ristoranti, locali e altri pubblici esercizi, spiegato in modo semplice: le licenze e i permessi necessari, le eventuali condizioni relative agli orari di apertura e al loro prolungamento, nonché i diritti d’autore e i diritti connessi. Una panoramica chiara dei vostri obblighi e delle opzioni a vostra disposizione.

Musica e normativa – Cosa bisogna sapere

La diffusione di musica in bar, ristoranti, locali e altri esercizi aperti al pubblico è soggetta alla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi, che stabilisce chi detiene i diritti sulla musica e chi può avere diritto a un compenso per il suo utilizzo in pubblico.

Devono inoltre essere rispettati gli eventuali adempimenti amministrativi relativi all'attività del locale, agli orari, alle emissioni sonore e alle attività di spettacolo o intrattenimento. Tali requisiti possono variare in base alla normativa regionale e comunale applicabile.

Utilizzare musica legalmente – 2 aspetti fondamentali

  1. Licenza per la musica diffusa nel locale
  2. Per utilizzare come sottofondo musicale opere appartenenti a repertori protetti è necessario disporre delle autorizzazioni previste dai rispettivi titolari dei diritti o dagli organismi che li rappresentano. Per il repertorio amministrato da SIAE, bar, ristoranti e altri pubblici esercizi possono richiedere l'abbonamento “Musica d'Ambiente”. La licenza per la musica di sottofondo non coincide con le autorizzazioni eventualmente necessarie per concerti, spettacoli o altri eventi di intrattenimento.

  3. Orari, intrattenimento e adempimenti comunali
  4. In Italia non esiste un'unica procedura nazionale equivalente a una «proroga dell'orario della musica». Per spettacoli, trattenimenti o altre attività musicali possono essere necessari specifici adempimenti amministrativi, anche attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in funzione del tipo di attività. Gli orari e le condizioni relative al rumore o all'utilizzo degli spazi esterni possono inoltre essere disciplinati dalla normativa regionale e dai regolamenti o dalle ordinanze comunali.

Diritto d'autore e diritti connessi

La diffusione pubblica di musica può coinvolgere due principali categorie di diritti:

Il diritto d'autore, relativo all'opera musicale e spettante agli autori, tra cui compositori e autori dei testi, nonché agli altri soggetti che abbiano legittimamente acquisito o amministrino i relativi diritti di utilizzazione economica.

I diritti connessi, che riguardano, tra gli altri, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

Diritto d'autore

La Legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina la protezione del diritto d'autore in Italia. In particolare, l'articolo 15 riconosce il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico le opere protette, compresa l'esecuzione pubblica delle opere musicali.

I diritti di utilizzazione economica possono essere oggetto di contratti e possono essere esercitati o amministrati, nei limiti previsti dalla legge, anche da soggetti diversi dall'autore o da organismi di gestione collettiva.

Diritti connessi

Anche gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi sono titolari di specifici diritti previsti dalla Legge n. 633/1941. Per determinate utilizzazioni pubbliche dei fonogrammi è previsto un compenso destinato ai titolari dei diritti connessi. Per la musica di sottofondo nei pubblici esercizi, SIAE indica inoltre che svolge attività di riscossione dei diritti connessi destinati ai produttori fonografici e agli artisti interpreti o esecutori.

La soluzione Dream Music

Dream Music mette a disposizione un proprio catalogo musicale chiuso. Le opere, le interpretazioni e le registrazioni che ne fanno parte provengono dalla propria struttura creativa e produttiva, mentre Dream Music detiene o controlla, sulla base di accordi scritti, i diritti di utilizzazione economica necessari per concederne in licenza l'utilizzo.

La base giuridica è precisa:

A Legge 22 aprile 1941, n. 633 – diritti di utilizzazione e loro trasferimento

La legge italiana sul diritto d'autore riconosce all'autore i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera e disciplina la loro trasmissione agli articoli 107 e seguenti. La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere documentata secondo le forme previste dalla legge e, in particolare, l'articolo 110 attribuisce rilievo alla prova scritta. Dream Music documenta pertanto attraverso accordi scritti i diritti economici che detiene o è autorizzata a esercitare sul proprio catalogo.


B Gestione collettiva – D.Lgs. 35/2017 e Legge n. 633/1941

La normativa italiana distingue la titolarità dei diritti dall'attività di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente amministrano i diritti loro affidati secondo il quadro previsto dalla legge. Per alcuni diritti e compensi, tuttavia, esistono meccanismi specifici di gestione collettiva o di licenza collettiva estesa. È quindi necessario verificare quali diritti siano effettivamente amministrati direttamente dal titolare e quali siano invece soggetti a un regime previsto dalla legge.


C Quadro europeo e internazionale

Il sistema italiano si inserisce nel quadro della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato WPPT. A livello dell'Unione europea, la Direttiva 2001/29/CE tutela il diritto di comunicazione al pubblico, mentre la Direttiva 2006/115/CE disciplina, tra l'altro, il diritto a un'equa remunerazione per determinati utilizzi dei fonogrammi.


D.1 Repertorio proprio e gestione diretta

Per i diritti che Dream Music detiene o controlla direttamente e che possono essere esercitati individualmente, l'autorizzazione può essere concessa direttamente da Dream Music nei limiti dei diritti acquisiti e del territorio coperto dagli accordi. L'elemento determinante è la titolarità effettiva del diritto e l'eventuale mandato conferito a soggetti di gestione collettiva, non il semplice fatto che la musica venga utilizzata in un luogo aperto al pubblico.


D.2 Limite legale: compensi relativi ai fonogrammi

La titolarità di un catalogo proprio non esclude automaticamente i compensi previsti dalla legge per l'utilizzazione pubblica dei fonogrammi. Gli articoli 73 e 73-bis della Legge n. 633/1941 disciplinano specifici compensi connessi all'utilizzazione dei fonogrammi, mentre la normativa sulla gestione collettiva prevede meccanismi specifici anche per tali diritti. La licenza Dream Music copre pertanto i diritti che Dream Music può legalmente concedere in licenza diretta, senza sostituire eventuali compensi inderogabili o soggetti a gestione collettiva previsti dalla normativa italiana.

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