– No — secondo la normativa dell’Unione Europea, le Società di Gestione Collettiva (CMO) non rappresentano automaticamente tutti i creatori, a meno che non vi sia una base giuridica specifica.
Il principale quadro normativo che disciplina le CMO nell’UE è la:
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti musicali d’autore nell’uso online nel mercato interno.
Ai sensi dell’Articolo 5 della Direttiva, i creatori devono autorizzare esplicitamente una società di gestione collettiva a gestire i propri diritti. Le CMO non possono rappresentare un autore senza il suo consenso o senza un accordo contrattuale.
In alcuni Stati membri dell’UE sono in vigore sistemi di Licenza Collettiva Estesa (Extended Collective Licensing – ECL), che consentono a una CMO di rappresentare anche i non iscritti per specifici utilizzi, principalmente per ragioni di certezza giuridica ed efficienza.
In Italia, la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi è disciplinata dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, e viene esercitata principalmente dalla SIAE (per il diritto d’autore) e da altre entità riconosciute come Nuovo IMAIE e SCF (per i diritti connessi). Queste organizzazioni rappresentano solo i titolari che hanno conferito loro mandato, in linea con la Direttiva UE.
– No. Secondo la normativa dell’Unione Europea, le Società di Gestione Collettiva (CMO) non sono autorizzate a stabilire prezzi arbitrari o irragionevoli per l’utilizzo delle opere protette da diritto d’autore.
Il principale quadro normativo è la:
Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva del diritto d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti musicali d’autore nell’uso online nel mercato interno.
Articolo 16(1) – Tariffe eque e ragionevoli
“Le tariffe applicate dalle società di gestione collettiva devono essere ragionevoli in relazione, tra l’altro, al valore economico dei diritti nel commercio e alla natura e all’entità dell’uso dei diritti.”
Questo significa che le CMO devono basare i propri prezzi su:
Il reale valore commerciale dei diritti musicali
Il tipo e l’estensione dell’utilizzo (ad esempio: musica di sottofondo in un bar vs. concerto dal vivo)
Articolo 16(2) – Consultazione con gli utenti
“Le società di gestione collettiva consultano regolarmente gli utenti rappresentativi e le loro associazioni nella determinazione delle tariffe applicabili.”
In altre parole, le CMO sono giuridicamente obbligate a instaurare un dialogo e una consultazione con le categorie di utenti (ad esempio: titolari di attività commerciali, associazioni di categoria) prima di fissare o aggiornare le tariffe.
In Italia, la Direttiva 2014/26/UE è stata recepita con il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 35, che ha introdotto specifiche norme sulla trasparenza, la governance e la determinazione delle tariffe da parte delle società di gestione collettiva come la SIAE o gli organismi indipendenti.
-YES.
Any business — including retail shops, hospitality venues, and other commercial establishments — that uses music, whether from a represented repertoire or not, is legally required to hold a valid music licence on file.
-YES.
Upon entering into partnership with us, you will receive all necessary documentation confirming that you hold a valid licence to use Dream
The music licence issued by Dream Music is based on three key criteria:
a) The number of months your premises operate each year
(e.g. year-round or seasonal operation)
b) The type of business you run
(e.g. café, restaurant, bar, retail shop)
c) Whether you use live music or a DJ
This influences the final cost depending on how music is performed or played on your premises.
For further information, please don’t hesitate to contact us.